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Decreto Bianchi: nuove sanzioni per
limiti di velocità, cellulari, alcool e stupefacenti
Decreto Legge ,
testo coordinato 03.08.2007 n° 117 , G.U. 03.10.2008
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre
2007 la Legge n. 160 di conversione del decreto Bianchi in
materia di sicurezza stradale.
Numerose e rilevanti le novità introdotte nel Codice
della Strada, tra le quali:
Velocità: Ufficializzazione del "tutor" come
strumento per la rilevazione d'infrazioni di velocità.
Cartelli luminosi per segnalare i rilevatori di velocità.
Multa da 500 a 2000 euro e sospensione della patente per chi
supera di oltre 60km/h i limiti di velocità. Inasprite anche
le altre sanzioni e quelle per recidive e conducenti di
autocarri e trasporti di sostanze pericolose.
Guida senza patente, revocata o non rinnovata:
Arresto fino a un anno, se recidivo nel biennio, oltre ad
ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro.
Guida in stato di ebrezza: E' stata introdotta una
differenziazione di sanzioni in base al livello di alcool
rilevato nel sangue, prevendendo nei casi più gravi
un'ammenda da 1500 a 6000 euro, l'arresto fino a 6 mesi e
sopensione della patente da uno a due anni. Revoca della
patente per recidiva nei due anni, o per conducenti di
autobus o di autocarri con massa superiore a 3,5 t. .
Previsto inoltre il raddoppio delle pene in caso di
incidente, con fermo del veicolo per 3 mesi. Il rifiuto di
sottoporsi al test comporta una sanzione sino a 10000 euro,
sospensione della patente con fermo del veicolo.
Droghe: Ammenda da 1000 a 4000 euro, arresto fino
a 3 mesi, sospensione della patente fino ad 1 anno per chi
guida sotto effetto di stupefacenti o sostanze psicotrope.
Revoca della patente per recidiva nel biennio o se il reato
è commesso da un conducente di autobus o di autocarro con
massa superiore a 3,5 tonnellate.
In caso di incidente raddoppio delle pene e fermo
amministrativo per 3 mesi.
Uso del cellulare: Fino a 594 euro di multa per
chi utilizza cellulari (senza viva voce o auricolare) o
cuffie alla guida, con sospensione accessoria della patente
da 1 a 3 mesi.
Discoteche e informazioni: Nei locali dove si
svolgono spettacoli e altre forme di intrattenimento assieme
all'attività di somministrazione di alcolici devono essere
esposte all'entrata e all'uscita tabelle con la descrizione
dei sintomi legati all'assunzione di alcol e le quantità
delle bevande più comuni che determinano il superamento del
tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza (0,5
grammi per litro). L'inosservanza delle disposizioni
comporta la sanzione di chiusura del locale da 7 a 30
giorni.
Nuove patenti: Nel primo anno i neopatentati (a
partire dal febbraio 2008) non potranno superare gli 80km/h
su strade extraurbane, raddoppieranno le multe per il
superamento dei limiti, e potranno guidare solo auto con
potenza specifica non superiore a 50 kiloWatt/tonnellata.
Bambini su motocicli. Divieto di trasporto di bambini
inferiori a 5 anni su motocicli e ciclomotori a due ruote.
Aria condizionata: Divieto di tenere acceso il
motore per garantirsi l'aria condizionata durante la sosta o
la fermata del veicolo. Prevista la sanzione da 200 a 400
euro.
Fondo contro l'incidentalità notturna: Sarà
ripartito fra la Polizia e le 5 province che registrano la
maggiore incidentalità fra le 20 e le 7 del mattino.
(Altalex, 4 ottobre 2007)
Circolazione stradale
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 Agosto 2007 , n.
117
Testo del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (in
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 180 del 4 agosto
2007), coordinato con la legge di conversione 2 ottobre
2007, n. 160, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag.
3), recante: "Disposizioni urgenti modificative del codice
della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella
circolazione".
(G.U. n. 230 del 3-10-2007)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione che di quelle modificate o
richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono tra isegni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,
n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche
apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Disposizioni in materia di guida senza patente
1. All'art. 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, il comma 13 e' sostituito dal
seguente:
"13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida e' punito con l'ammenda da
euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai
conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non
rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente
codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio
si applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno.
Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il
tribunale in composizione monocratica".
Riferimenti normativi:
- Si rimanda al testo dell'articolo 116 del nuovo Codice
della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come
modificato dalla presente legge.
Art. 2.
Disposizioni in materia di limitazioni nella guida
1. All'art. 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di
patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni
dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di
patenti.";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per
(( il primo anno )) dal rilascio non e' consentita la guida
di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla
tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente
comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di
persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art. 188,
purche' la persona invalida sia presente sul veicolo.";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "ai commi 1 e 2"
sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e 2-bis";
d) al comma 5, primo periodo, le parole: "e comunque prima
di aver raggiunto l'eta' di venti anni," sono soppresse e le
parole: "da euro 74 a euro 296" sono sostituite dalle
seguenti: "da euro 148 a euro 594".
2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'art. 117 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera
b), del presente articolo, si applicano ai titolari di
patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. All'art. 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato il
trasporto di minori di anni cinque.";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 148 a euro 594.".
Riferimenti normativi:
- Si rimanda al testo dell'articolo 117 del nuovo Codice
della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come
modificato dalla presente legge.
- Si rimanda al testo dell'articolo 170 del nuovo Codice
della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come
modificato dalla presente legge.
Art. 3.
Disposizioni in materia di velocita' dei veicoli
1. All'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: "le risultanze di
apparecchiature debitamente omologate," sono inserite le
seguenti: "anche per il calcolo della velocita' media di
percorrenza su tratti determinati,";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per
il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente
segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli
o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente
alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del
presente codice. Le modalita' di impiego sono stabilite con
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'interno.";
c) il comma 9 e' sostituito dai seguenti:
"9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h
i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a
euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida (( da uno a tre mesi con il provvedimento di
inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che
va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi
successivi alla restituzione della patente di guida. Il
provvedimento di inibizione alla guida e' annotato
nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui
agli articoli 225 e 226 del presente codice. ))
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di
velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da sei a dodici
mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.";
d) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono
commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3,
lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni
amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste
sono raddoppiate.
L'eccesso di velocita' oltre il limite al quale e' tarato il
limitatore di velocita' di cui all'art. 179 comporta, nei
veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi
2-bis e 3 del medesimo art. 179, per il caso di limitatore
non funzionante o alterato. E' sempre disposto
l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata,
per i fini di cui al comma 6-bis del citato art. 179.";
e) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
"12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso,
in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del
comma 9, la sanzione amministrativa accessoria e' della
sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in
un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del
comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria e' la
revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.".
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'art. 126-bis del
decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive
modificazioni, le parole:
=====================================================================
{Norma violata | Punti
=====================================================================
Art. 142, comma 8 | 2
comma 9 | 10}
sono sostituite dalle seguenti:
=====================================================================
{Norma violata | Punti
=====================================================================
Art. 142, comma 8 | 5
commi 9 e 9-bis | 10}.
3. All'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1
del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Riferimenti normativi:
- Si rimanda al testo dell'articolo 142 del nuovo Codice
della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come
modificato dalla presente legge.
- Si rimanda al testo della tabella allegata all'art.
126-bis del nuovo Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile
1992, n. 285), come modificato dalla presente legge.
Art. 3-bis.
Modifiche all'art. 157 del decreto legislativo n. 285 e
successive modificazioni del 1992, in materia di accensione
del motore durante la sosta o la fermata del veicolo.
(( 1. All'art. 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
"7-bis. E' fatto divieto di tenere il motore acceso, durante
la sosta o fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in
funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo
stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400.";
b) al comma 8 sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo
quanto disposto dal comma 7-bis,". ))
Riferimenti normativi:
- Si rimanda al testo dell'articolo 157 del nuovo Codice
della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come
modificato dalla presente legge.
Art. 4.
Disposizioni in materia di uso dei dispositivi
radiotrasmittenti durante la guida
1. Il comma 3 dell'art. 173 del decreto legislativo n. 285
del 1992, e successive modificazioni, e' sostituito dai
seguenti:
"3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 70,00 a euro 285,00.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia
un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.".
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'art. 126-bis del
decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive
modificazioni, le parole:
=====================================================================
{Norma violata | Punti
=====================================================================
Art. 173, comma 3 | 5}
sono sostituite dalle seguenti:
=====================================================================
{Norma violata | Punti
=====================================================================
Art. 173, commi 3 e 3-bis | 5}.
Riferimenti normativi:
- Si rimanda al testo dell'articolo 173 del nuovo Codice
della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come
modificato dalla presente legge.
Art. 5.
Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n.
285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza
alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti.
1. All'art. 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il
fatto non costituisca piu' grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro
(g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a
tre mesi, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del
reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da sei
mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino
a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi
per litro (g/l).
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a due anni. La patente di guida e' sempre
revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI,
quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o
di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore
a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di
recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si
applicano le disposizioni dell'art. 223.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un
incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono
raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del
veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II,
del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona
estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso
l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli
articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente
articolo e' il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie
di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di
applicazione della pena su richiesta delle parti";
b) al comma 5, dopo il terzo periodo e' aggiunto, in fine,
il seguente: "Si applicano le disposizioni del comma 5-bis
dell'art. 187.";
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione e'
commessa in occasione di un incidente stradale in cui il
conducente e' rimasto coinvolto, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000.
Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un
periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo
del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi
del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea alla violazione. Con
l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della
patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga
a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando
lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un
biennio, e' sempre disposta la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI.";
d) al comma 8, primo periodo, le parole: "del comma 2" sono
sostituite dalle seguenti: "dei commi 2 e 2-bis";
e) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti
un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a
1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle
sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via
cautelare, dispone la sospensione della patente fino
all'esito della visita medica di cui al comma 8.".
2. All'art. 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo
aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito
con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a
tre mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di
guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente di
un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero
in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della
patente si applicano le disposizioni dell'art. 223.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica
dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca
un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono
raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del
veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona
estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso
l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli
articoli 222 e 223.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente
articolo e' il tribunale in composizione monocratica. Si
applicano le disposizioni dell'art. 186, comma 2-quater.";
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi
3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli
accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo,
se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente
si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo
l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli
organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della
patente di guida fino all'esito degli accertamenti e,
comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si
applicano le disposizioni dell'art. 216 in quanto
compatibili. La patente ritirata e' depositata presso
l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo
accertatore.";
c) il comma 7 e' abrogato;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e'
soggetto alle sanzioni di cui all'art. 186, comma 7. Con
l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della
patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga
a visita medica ai sensi dell'art. 119".
Riferimenti normativi:
- Si rimanda al testo dell'articolo 186 del nuovo Codice
della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come
modificato dalla presente legge.
- Si rimanda al testo dell'articolo 187 del nuovo Codice
della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come
modificato dalla presente legge.
Art. 6.
Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi
di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.
1. All'art. 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "e
delle regole di comportamento degli utenti" sono aggiunte,
in fine, le seguenti:", con particolare riferimento
all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di
sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche".
2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono,
con qualsiasi modalita' e in qualsiasi orario, spettacoli o
altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attivita'
di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, ((
devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche
dopo le ore 2 della notte ed assicurarsi che all'uscita del
locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da
parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico;
inoltre )) devono esporre all'entrata, all'interno e
all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli
di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle
bevande alcoliche piu' comuni che determinano il superamento
del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari
a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del
peso corporeo.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2
comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a
trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorita'
competente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro della salute, con proprio
decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al
comma 2.
Riferimenti normativi:
- Si rimanda al testo dell'articolo 230 del nuovo Codice
della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come
modificato dalla presente legge.
Art. 6-bis.
Fondo contro l'incidentalita' notturna
(( 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri il Fondo contro l'incidentalita' notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli
articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e' punito con la sanzione amministrativa
aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati al Fondo contro
l'incidentalita' notturna.
3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere
usate per le attivita' di contrasto dell'incidentalita'
notturna.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dei
trasporti, emana il regolamento per l'attuazione del
presente articolo.
5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1
e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 1, comma 1036, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. ))
Riferimenti normativi:
- Si rimanda al testo dell'articolo 141 del nuovo Codice
della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come
modificato dalla presente legge.
- Per il testo dei commi 8 e 9 dell'art. 142 del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992 si vedano i riferimenti
all'art. 3.
- Per il testo degli articoli 186 e 187 del citato decreto
legislativo n. 285 del 1992 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 5.
- Il testo del comma 1036, dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, e' il
seguente:
"1036. Al fine di consolidare ed accrescere l'attivita' del
Ministero dei trasporti per la prevenzione in materia di
circolazione ed antinfortunistica stradale, e' autorizzata
la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, finalizzata alla realizzazione di azioni volte
a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad
assicurare una adeguata informazione agli utenti, ad
aggiornare le conoscenze e le capacita' dei conducenti, a
rafforzare i controlli su strada anche attraverso
l'implementazione di idonee attrezzature tecniche, a
migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli.".
Art. 6-ter.
Destinazione delle maggiori entrate derivanti
dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie
(( 1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle
sanzioni amministrative pecuniarie disposto dal presente
decreto sono destinate al finanziamento di corsi volti
all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro
della pubblica istruzione, da adottare entro quattro mesi
dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, si provvede all'attuazione del presente
articolo disciplinando, agli effetti della definizione dei
programmi e delle relative attivita' di formazione e di
supporto didattico, le modalita' di collaborazione di enti
ed organismi con qualificata esperienza e competenza nel
settore. ))
Art. 7.
Norme di coordinamento
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono
sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano
anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di
entrata in vigore, purche' il procedimento penale non sia
stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
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